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Un frontaliere versa contributi come tutti
Non appena il suo salario annuo presso uno stesso datore di lavoro supera la soglia d’entrata (attualmente 22 680 franchi), entra nella cassa pensioni del suo datore di lavoro svizzero. Risparmia per la vecchiaia e beneficia di una copertura in caso d’invalidità e di decesso, come un residente.
Il suo certificato di previdenza, inviato ogni anno, indica il suo avere e la relativa parte obbligatoria. Conservi questi certificati: sono le migliori tracce dei suoi averi.
Cambia datore di lavoro in Svizzera
Niente di particolare: la sua prestazione d’uscita viene trasferita alla cassa pensioni del suo nuovo datore di lavoro. Tra due impieghi, va su un conto o una polizza di libero passaggio in Svizzera, scelti da lei. Senza istruzioni, finisce alla Fondazione istituto collettore LPP dopo un periodo da sei mesi a due anni.
Tutti i dettagli nella nostra guida Cambio d’impiego o disoccupazione: che ne è del suo 2° pilastro?
Smette di lavorare in Svizzera
Per un frontaliere, la fine dell’attività in Svizzera è trattata come una partenza dalla Svizzera: può chiedere il pagamento in contanti della sua prestazione d’uscita, con le stesse restrizioni previste per una partenza verso l’UE o l’AELS.
- Parte sovraobbligatoria: può essere versata in contanti.
- Parte obbligatoria: se sottostà all’assicurazione vecchiaia obbligatoria del suo Paese di residenza, per esempio perché ora vi lavora, resta in Svizzera su un conto o una polizza di libero passaggio e può esserle versata al più presto cinque anni prima dell’età di riferimento AVS.
- Se non sottostà a questa assicurazione obbligatoria, può essere versata la totalità.
È il Fondo di garanzia LPP a far verificare la sua situazione dall’ente competente del suo Paese. Per la Francia, lei compila la prima parte del modulo e la cassa malattia, in particolare la CPAM, compila la seconda, al più presto 90 giorni dopo la fine della sua attività in Svizzera. Per la Germania, l’esame avviene al più presto tre mesi dopo (Fondo di garanzia LPP).
Tornerà a lavorare in Svizzera più avanti? I suoi averi di libero passaggio dovranno allora confluire nella cassa pensioni del suo nuovo datore di lavoro. Non li dimentichi su un conto.
Acquistare la sua abitazione con il 2° pilastro
Il prelievo anticipato per la proprietà d’abitazioni (PPA) è possibile per la sua abitazione principale, anche se si trova nel suo Paese di residenza. Una residenza secondaria o un immobile da affittare non sono ammessi. Questo prelievo non rientra nella restrizione europea descritta sopra.
L’importo minimo è di 20 000 franchi e un prelievo è possibile solo ogni cinque anni. Dopo i 50 anni l’importo è limitato. In caso di matrimonio o di unione domestica registrata, serve il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.
L’imposta sul capitale
Un capitale versato a una persona che non abita in Svizzera è soggetto all’imposta alla fonte, prelevata nel cantone in cui ha sede la sua cassa pensioni o il suo istituto di libero passaggio.
A seconda della convenzione contro la doppia imposizione tra la Svizzera e il suo Paese, e a seconda che la sua cassa sia di diritto privato o di diritto pubblico, questa imposta può esserle rimborsata se il capitale è tassato nel suo Paese di residenza. Le regole variano da un Paese all’altro: si informi presso l’amministrazione fiscale del cantone interessato o presso un consulente fiscale prima di chiedere il versamento.
Averi dimenticati in Svizzera?
I frontalieri cambiano spesso datore di lavoro e ricevono la posta all’estero: il rischio di perdere le tracce di un conto è reale. La ricerca presso l’Ufficio centrale del 2° pilastro è aperta a tutti, qualunque sia il suo Paese di residenza, con il suo numero AVS svizzero.
Con libre-passage.com la ricerca si fa online, in pochi minuti, dalla Francia, dalla Germania, dall’Italia, dall’Austria o da altrove. La inoltriamo all’Ufficio centrale del 2° pilastro a suo nome e la accompagniamo nei passi successivi. La ricerca è gratuita e senza impegno.
Avvia la ricerca gratuitaDomande frequenti
Ora lavoro in Francia: posso prelevare la mia parte obbligatoria?
In genere no, perché in quel caso sottostà all’assicurazione vecchiaia obbligatoria francese. La parte obbligatoria resta su un conto di libero passaggio in Svizzera e può esserle versata al più presto cinque anni prima dell’età di riferimento AVS. La parte sovraobbligatoria può essere versata.
Posso ricevere il mio 2° pilastro al pensionamento vivendo all’estero?
Sì. All’età di riferimento AVS, o a partire da cinque anni prima, il suo avere le viene versato, sotto forma di rendita o di capitale secondo il regolamento della sua cassa. La restrizione europea riguarda solo i prelievi prima di questa età.
Il mio conto di libero passaggio deve essere in Svizzera?
Sì. I conti e le polizze di libero passaggio sono offerti da istituti svizzeri. Può gestirli a distanza.
Dove trovo il mio numero AVS?
Sulle sue buste paga svizzere, sul suo certificato di previdenza o sul suo certificato d’assicurazione AVS.
Fonti
- Fondo di garanzia LPP – Pagamento in contanti in caso di partenza per l’estero
- Legge federale sul libero passaggio (LFLP), RS 831.42
- Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), RS 831.40
- ch.ch – Il secondo pilastro (LPP)
Questa guida fornisce informazioni generali e non sostituisce una consulenza personalizzata. Le regole possono cambiare: in caso di dubbio, si informi presso il suo istituto di previdenza.