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Il principio: il prelievo in contanti alla partenza
La legge consente di chiedere il pagamento in contanti della sua prestazione d’uscita quando lascia definitivamente la Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP). È la sua cassa pensioni o la sua fondazione di libero passaggio a versare il denaro, su richiesta scritta e con i documenti giustificativi.
In caso di matrimonio o di unione domestica registrata, il pagamento in contanti è possibile solo con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato (art. 5 cpv. 2 LFLP).
Questo principio ha però limiti importanti a seconda del Paese in cui si stabilisce.
Verso un Paese dell’UE o dell’AELS: una restrizione importante
Dal 1° giugno 2007, se si stabilisce in un Paese dell’Unione europea o dell’AELS e in quel Paese sottostà all’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti, la parte obbligatoria del suo 2° pilastro (il minimo LPP) non può essere versata in contanti. È il caso della maggior parte delle persone che vi lavorano come dipendenti.
- Parte sovraobbligatoria (ciò che supera il minimo LPP): può essere versata in contanti.
- Parte obbligatoria: resta in Svizzera, su un conto o una polizza di libero passaggio a suo nome.
- Le viene versata al più presto cinque anni prima dell’età di riferimento AVS, o all’età di pensionamento.
Per sapere se sottostà all’assicurazione obbligatoria nel suo nuovo Paese, il Fondo di garanzia LPP fa esaminare la sua situazione dall’ente competente di quel Paese. Esistono moduli per la Francia (la cassa malattia francese, in particolare la CPAM, ne compila una parte), la Germania, l’Italia, l’Austria, la Spagna, il Portogallo, la Polonia e la Slovenia. L’esame avviene in genere al più presto tre mesi dopo la sua partenza. Se non sottostà all’assicurazione obbligatoria, può essere versata la totalità dei suoi averi.
Il Liechtenstein è un caso a parte: lì il pagamento in contanti non è ammesso. I suoi averi restano nella previdenza professionale.
Verso un Paese fuori dall’UE e dall’AELS
Se parte per esempio per gli Stati Uniti, il Canada o l’Australia, può in linea di principio prelevare in contanti la totalità dei suoi averi, parte obbligatoria compresa. Non è necessario alcun esame della sua situazione assicurativa da parte del Fondo di garanzia LPP.
Ciò che resta possibile ovunque
- Il prelievo della parte sovraobbligatoria, senza esame della sua situazione assicurativa.
- Il versamento in capitale a titolo di prestazione di vecchiaia, a partire da cinque anni prima dell’età di riferimento AVS.
- Il prelievo anticipato per l’abitazione in cui vive: non rientra nella restrizione.
L’imposta alla fonte sul capitale
Se al momento del versamento non abita più in Svizzera, il capitale è soggetto all’imposta alla fonte, prelevata nel cantone in cui ha sede la sua cassa pensioni o la sua fondazione di libero passaggio. A seconda della convenzione contro la doppia imposizione tra la Svizzera e il suo nuovo Paese, questa imposta può esserle rimborsata, in genere se dichiara il capitale nel suo Paese di residenza.
L’aliquota dipende dal cantone: si informi prima di chiedere il versamento.
Le pratiche, prima e dopo la partenza
- Annunci la sua partenza al suo comune e chieda l’attestazione di partenza.
- Faccia l’inventario di tutti i suoi averi: cassa pensioni attuale, conti e polizze di libero passaggio ed eventuali averi dimenticati. La ricerca presso l’Ufficio centrale del 2° pilastro è gratuita.
- Verso l’UE o l’AELS, chieda al Fondo di garanzia LPP l’esame della sua situazione assicurativa nel Paese di destinazione (moduli).
- Chieda il versamento a ogni istituto, con l’attestazione di partenza, una copia del suo documento d’identità, le sue coordinate bancarie e, in caso di matrimonio, il consenso scritto del coniuge.
Prima di partire, non dimentichi nessun conto. Con libre-passage.com la ricerca presso l’Ufficio centrale del 2° pilastro si fa online, in pochi minuti. La accompagniamo poi nel raggruppare i suoi averi o nel preparare il loro versamento. La ricerca è gratuita e senza impegno.
Avvia la ricerca gratuitaDomande frequenti
Posso prelevare il mio 2° pilastro se vado a vivere in Francia?
Sì per la parte sovraobbligatoria. Per la parte obbligatoria, solo se non sottostà all’assicurazione vecchiaia obbligatoria in Francia, cosa che il Fondo di garanzia LPP fa verificare dalla cassa malattia francese. Chi vi lavora come dipendente vi è generalmente assoggettato.
Che ne è del denaro che resta bloccato in Svizzera?
Resta su un conto o una polizza di libero passaggio a suo nome e continua a essere remunerato secondo le condizioni dell’istituto. Può prelevarlo al più presto cinque anni prima dell’età di riferimento AVS.
Devo fare la richiesta prima di partire?
Può preparare le pratiche prima, ma il versamento avviene dopo la partenza, presentando l’attestazione di partenza. Per l’UE e l’AELS, l’esame della sua situazione assicurativa si svolge dopo il suo trasferimento nel nuovo Paese.
La mia AVS (1° pilastro) segue le stesse regole?
No. L’AVS è un’assicurazione distinta, con regole proprie. Questa guida riguarda unicamente il 2° pilastro.
Fonti
- Fondo di garanzia LPP – Pagamento in contanti in caso di partenza per l’estero
- Legge federale sul libero passaggio (LFLP), RS 831.42
- ch.ch – Il secondo pilastro (LPP)
Questa guida fornisce informazioni generali e non sostituisce una consulenza personalizzata. Le regole possono cambiare: in caso di dubbio, si informi presso il suo istituto di previdenza.